Scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell’Unione europea
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell’Unione europea)
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento
Sull’atto del Governo:
(Estensore: COCIANCICH)
Roma, 27 gennaio 2015
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (n. 136)
La 14a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che esso reca l’attuazione delle disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, in forza della delega di sei mesi, stabilita dall’articolo 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre);
ricordato che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il “terzo pilastro” della giustizia e affari interni è stato integrato nel Titolo V sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e che con il Protocollo n. 36 allegato al Trattato, relativo alle disposizioni transitorie, si è stabilito un periodo transitorio di 5 anni, entro il quale, al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, non si applicano le attribuzioni della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE (procedure di infrazione) e le relative attribuzioni della Corte di giustizia;
ricordato, pertanto, che la predetta misura transitoria ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° dicembre 2014, e che, a decorrere da tale data, per tutte le misure adottate precedentemente all’entrata in vigore del Trattato – compresa la decisione quadro 2006/960/GAI – la Commissione europea potrà agire in base alle procedure di infrazione, costringendo gli Stati membri al recepimento, e la Corte di giustizia potrà condannare gli Stati membri per inadempimento o violazione del diritto dell’Unione;
rilevata la conseguente urgenza di dare attuazione alla decisione quadro in titolo;
considerato che la decisione quadro si colloca nel solco del Programma dell’Aja del 2005 e mira a semplificare e rendere più celeri le procedure di scambio informativo tra le “autorità incaricate dell’applicazione della legge”, prevedendo la possibilità di rifiutare di fornire le informazioni o l’intelligence solo in determinati casi tassativi, indicati all’articolo 10 della decisione quadro, secondo il cosiddetto “principio di disponibilità”, in virtù del quale i dati rilevanti ai fini di law enforcement possono circolare nel territorio europeo senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali;
considerato, a tale riguardo, che la normativa europea introduce elementi di accelerazione prevedendo una procedura unica, rispetto ai diversi strumenti di cooperazione esistenti nell’ambito dell’acquis di Schengen a seconda delle specifiche
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Al Presidente
delle Commissioni riunite 1a e 2a S E DE
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tipologie di reati o fenomeni criminali, nonché attraverso la fissazione di termini stringenti entro i quali assolvere agli obblighi di comunicazione (otto ore per le informazioni richieste con procedura d’urgenza e sette o quattordici giorni per la procedura ordinaria);
considerato che le procedure previste dalla decisione quadro riguardano unicamente le forze di polizia, ad esclusione di altri soggetti come gli Organismi di informazione e sicurezza (DIS AISE e AISI) o il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) della Difesa, e concernono solamente le informazioni già in possesso delle forze di polizia (o comunque accessibili dalle forze di polizia senza il ricorso a mezzi coercitivi quali le attività di investigazione), escludendo qualsiasi obbligo di procedere a reperire informazioni con mezzi coercitivi su richiesta di un altro Stato membro;
valutato che l’attuazione della decisione quadro non comporta un aggravio amministrativo significativo, in quanto incide unicamente sulle modalità procedurali rispetto a canali di scambio di informazioni già esistenti e operanti, incentrati – per l’Italia – sul Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, che viene riconfermato come “punto di contatto” ai sensi della decisione quadro in recepimento;
valutato, inoltre, che lo schema di decreto legislativo non prevede disposizioni che vanno al di là di quanto necessario a dare attuazione alla decisione quadro, salvo che per l’ampliamento dell’ambito di applicazione del provvedimento – in ossequio al criterio specifico di delega previsto dal comma 3, lettera a), punto 3), del citato articolo 6 della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre – ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo;
considerato che la decisione quadro limita l’utilizzo delle informazioni e dell’intelligence, forniti da uno Stato membro, agli scopi per i quali sono stati forniti o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, mentre l’utilizzo per scopi diversi – compreso l’utilizzo nell’ambito di un’indagine penale – è consentito soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, in base a quanto consentito dalla sua legislazione nazionale;
valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dalla decisione quadro in titolo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
valutino le Commissioni di merito l’opportunità di esplicitare, nello schema di decreto legislativo, il principio di cui all’articolo 3 della decisione quadro, secondo cui la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell’applicazione della legge non può essere soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la richiesta e la comunicazione di informazioni e intelligence;
si auspica, infine, che la normativa introdotta con la decisione quadro, vincolante per tutti i Paesi membri, possa rappresentare un effettivo ed efficace rafforzamento della più ampia collaborazione internazionale a contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha visto di recente un fenomeno di forte recrudescenza.
Roberto Cociancich