Milleproroghe 2015
PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: COCIANCICH)
Roma, 25 febbraio 2015
(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione provvedono a prorogare termini previsti da norme legislative, in materia di pubbliche amministrazioni (art. 1), giustizia amministrativa (art. 2), sviluppo economico (art. 3), affari interni (art.4), beni culturali (art. 5), istruzione (art. 6), sanità (art. 7), infrastrutture e trasporti (art. 8), ambiente (art. 9), economia e finanzia (art. 10), interventi emergenziali (art. 11), regime fiscale delle energie da fonti rinnovabili e carburanti ottenuti da prodotti vegetali (art. 12), federazioni sportive nazionali (art. 13), e contratti di affidamento di servizi (art. 14);
considerato, in particolare, che:
– il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015, del termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e ammessi al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012. Al riguardo si ricorda che, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2010/4227 per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, la Commissione europea aveva inizialmente censurato anche le proroghe sull’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio in tali strutture, accogliendo successivamente le spiegazioni fornite dal Governo in data 8 dicembre 2011;
– il comma 3 dell’articolo 8 proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, la disciplina di cui all’articolo 26-ter del decreto-legge 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) che consente la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, mentre il comma 3-bis eleva tale deroga al 20 per cento, per i contratti affidati con gara avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015. Tali anticipazioni si configurano come una deroga al divieto di anticipazione del prezzo, posto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 1997. Da tale divieto sono comunque escluse le
___________________________ Al Presidente
delle Commissioni riunite 1a e 5a S E DE
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anticipazioni riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea;
– il comma 10 dell’articolo 8 proroga i termini – stabiliti dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto “sblocca Italia” – per l’aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali, che ai sensi del predetto articolo 5, deve prevedere investimenti aggiuntivi da parte dei concessionari, deve avvenire “nel rispetto dei principi dell’Unione europea”, ed è comunque “subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea”. A tale riguardo si segnala l’articolo 43 (modifica di contratti durante il periodo di validità) della nuova direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che dovrà essere recepita entro il 18 aprile 2016. Si segnala altresì che, a prescindere dalla proroga di cui al presente articolo, in relazione alla legittimità della revisione delle concessioni autostradali prevista dal decreto “sblocca Italia”, il 17 ottobre 2014 è stata avviata la procedura di pre-infrazione EU-Pilot da parte della Commissione europea;
– il comma 4 dell’articolo 9 proroga al 30 settembre 2015 il termine per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, finalizzato ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. A tale riguardo, si ricorda la sentenza della Corte di giustizia, del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10. Inoltre, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme applicazione della direttiva 91/271CEE sulle acque reflue urbane;
– il comma 4 dell’articolo 10 differisce al 30 aprile 2015 i termini previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che operano nell’Unione europea, per consentire l’emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti necessari all’adeguamento alle disposizioni della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi d’investimento alternativi (AIFMD);
– il comma 12-octies dell’articolo 10, proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e finalizzati ad incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, e che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero. L’agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo, che è riconosciuta nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE n.1998/2006 sui cosiddetti aiuti de minimis;
– il comma 1 dell’articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province, i centri per l’impiego possano prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento (a soggetti esterni) di servizi per l’impiego e per le politiche
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attive che scadrebbero nel medesimo anno 2015. Gli oneri relativi alla proroga dei contratti sono posti (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali europei) a carico delle risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
in relazione all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge, che reca una proroga di nove mesi del termine entro il quale può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo per l’adeguamento alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, su cui vi sono state due sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia UE e la recente apertura di una ulteriore procedura di infrazione, si rileva che si corre il rischio di rendere vano l’intervento di accelerazione e rallenta l’adeguamento alla normativa europea;
in relazione all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge, si rileva che la procedura di infrazione n. 2013/0311, avviata dalla Commissione europea il 26 settembre 2013 per mancata attuazione della direttiva 2011/61/UE, risulta ancora aperta nonostante che la direttiva sia stata recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e che sarebbe comunque auspicabile un celere adeguamento a livello organizzativo anche da parte dei gestori di fondi nazionali.
Roberto Cociancich