Prevenire la radicalizzazione jihadista
Il fenomeno dei lupi solitari, di coloro che pur non appartenendo ala struttura di organizzazioni terroristiche ed in particolare jihadistiche, e che ciò nonostante si radicalizzano e compiono attentati in Europa, è purtroppo crescente e sempre più fonte di allarme. Per fronteggiarlo, non bastano gli strumenti di repressione ( polizia, intelligence, detenzione ) ma è necessario agire sulla prevenzione. In altre parole è necessario prevedere strumenti che consentano di lavorare nelle scuole, nelle carceri, nelle comunità religiose, coinvolgendo le associazioni, i movimenti, le altre realtà della società civile in una assunzione di responsabilità collettiva. Questo è l’obiettivo che si prefigge il disegno di legge di cui sono stato nominato relatore e che abbiamo approvato oggi in commissione affari costituzionali. Qui di seguito il testo del DDL 2883 e la relazione che ho svolto per illustrarlo.
- DDL 2883 “Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista“
- Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati.
“Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.
Tal misure si inseriscono nell’ambito delle politiche di contrasto e repressione del terrorismo che sono state oggetto di recenti interventi legislativi a fronte dell’innalzamento della minaccia a livello internazionale. Rispetto alle disposizioni da ultimo introdotte nell’ordinamento italiano, in particolare con il decreto-legge n. 7 del 2015, con la proposta in esame si privilegia l’attivazione di strategie di prevenzione e di recupero, in linea con le indicazioni emerse anche a livello di Unione europea.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il provvedimento si compone di 12 articoli.
All’articolo 1, che individua le finalità del disegno di legge, si specifica che per “radicalizzazione” si intende il fenomeno delle persone che, pur in assenza di uno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all’uso della violenza e del terrorismo, anche tramite il ricorso al web e ai social network.
L’articolo 2 prevede l’istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’interno. La composizione e il funzionamento del Centro sono disciplinati con decreto ministeriale, in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dei Dicasteri interessati, di associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale, nonché del Consiglio delle relazioni con l’Islam italiano. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Centro si avvale dell’attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture.
L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso le prefetture dei capoluoghi di Regione, dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale.
Gli articoli 4 e 5 riguardano l’istituzione in sede parlamentare del Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista. In particolare, si prevede che esso sia composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Il Comitato svolge attività conoscitiva, anche attraverso l’audizione di figure istituzionali: componenti della magistratura e delle forze di polizia, rettori di università, dirigenti scolastici e sanitari, ministri di culto e operatori sociali. Il Comitato esamina altresì i rapporti semestrali, redatti dalla Polizia postale e delle comunicazioni, contenenti elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista.
Ai sensi dell’articolo 6, il Comitato presenta al Parlamento una relazione annuale con cui riferisce sull’attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Inoltre, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all’anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo.
L’articolo 7 prevede che i Ministeri competenti e le amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale, definiscano le modalità per lo svolgimento di attività di formazione consistenti, in particolare, in programmi e corsi specialistici volti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso. Le attività di formazione sono rivolte al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell’amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti locali dei diritti dei detenuti, dei docenti e dirigenti delle scuole e delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.
L’articolo 8 dispone interventi preventivi in ambito scolastico. In particolare, prevede che l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura elabori linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. A decorrere dall’anno scolastico 2017-2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti prevede anche l’attività di formazione e di aggiornamento volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l’integrazione scolastica e la didattica interculturale.
L’articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 5 milioni di euro per l’anno 2018, a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione.
L’articolo 10 attribuisce al Piano strategico nazionale la facoltà di prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali e il coinvolgimento della RAI.
L’articolo 11 demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare con cadenza annuale – l’adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale elaborato dal CRAD.L’articolo 12, infine, dispone in merito alla copertura finanziaria.”