Rischio e responsabilità

Rischio e responsabilità

Rischio clinico e responsabilità dei medici

Ieri in Senato abbiamo approvato il Ddl in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Si tratta di un importante provvedimento che segna un nuovo punto di equilibrio tra diritti dei cittadini e diritti dei medici e del personale sanitario: da un lato, la legge vuole rendere più facile e veloce al paziente la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito in corsia; dall’altro lato, si vuole alleggerire la responsabilità professionale e ridurre così la medicina difensiva legata al timore dei professionisti di incorrere in vicende giudiziarie.

Secondo la nuova normativa, il cittadino che ha subito un danno potrà rifarsi prima di tutto sul soggetto economicamente più solido, cioè la struttura pubblica.

La responsabilità della struttura sanitaria, che dovrà necessariamente essere assicurata, resta “contrattuale”: ciò significa che spetterà all’ospedale o alla Asl provare di non avere colpa. La responsabilità del medico invece diventa “extracontrattuale”: la persona che ha subito un danno in ospedale avrà l’obbligo di dimostrare la colpa di chi l’ha curata.

Inoltre si stabilisce che la sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute e si promuove in tutte le strutture sanitarie la nascita di un centro per il rischio clinico, che valuti appunto gli errori dei professionisti e adotti politiche per prevenirli.

In particolare:

  • l’articolo 1 reca norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie e afferma che alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
  • L’articolo 2 prevede la possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute; prevede inoltre che in ogni regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
  • L’articolo 3 istituisce l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità.
  • L’articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali.
  • L’articolo 5 afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute.
  • L’articolo 6 circoscrive la responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida.
  • L’articolo 7 disciplina la responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale.
  • L’articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione per l’azione di risarcimento del danno.
  • L’articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave.
  • L’articolo 10 conferma l’obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
  • L’articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.
  • L’articolo 12 introduce la possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze.
  • L’articolo 13 disciplina l’obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità.
  • L’articolo 14 prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
  • L’articolo 15 riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.
  • L’articolo 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari.
  • Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e la clausola di invarianza finanziaria.

Trovate qui il testo della legge e qui i dossier di approfondimento.

La legge passa ora alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.