Sì definitivo del Senato al Dl agricoltura

Sì definitivo del Senato al Dl agricoltura

Il Senato ha approvato in via definitiva il dl di rilancio del settore agricolo. Il provvedimento contiene norme urgenti per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. In particolare sono previsti interventi a favore delle filiere del latte e dell’olio, e misure per l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali 2014 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, come la Xylella fastidiosa.

In particolare: l’articolo 1, disciplina la possibilità di rateizzare, in tre rate annuali senza interessi, il prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera 2014-2015. L’articolo 2, contiene norme per il superamento del regime delle quote latte e il riordino di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. L’articolo 3, introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali, che sono autorizzate a chiedere contributi obbligatori. L’articolo 4, istituisce il Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015. L’articolo 5, autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Le aziende interessate sono quelle colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche, verificatesi tra il 2014 e la data di emanazione del decreto, e le aziende colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013-2015. L’articolo 6, sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. L’articolo 7 prevede per le filiere più rappresentative l’istituzione di commissioni uniche nazionali chiamate a determinare quotazioni di prezzo cui far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agricoli.

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