Approvata la legge Europea 2014
Appena approvato, in via definitiva, il provvedimento recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014 (ddl n. 1962).
La legge contiene disposizioni abrogative o modificative finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione o di vera e propria infrazione.
In particolare, il ddl è composto di 30 articoli.
L’articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica.
L’articolo 2 elimina l’autorizzazione del MISE oggi necessaria per l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’UE.
L’articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi.
L’articolo 4 disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza.
L’articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche.
L’articolo 6 interviene sull’esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali di opere cinematografiche europee.
L’articolo 7 interviene sul codice della proprietà industriale e prevede l’obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
L’articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
L’articolo 9 prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.
L’articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l’ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso, è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso.
L’articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni.
L’articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale.
L’articolo 13 riguarda gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l’effetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.
L’articolo 14 riguarda la realizzazione del registro nazionale degli aiuti che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di stato.
L’articolo 15 riguarda la decisione dell’Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea. L’articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
L’articolo 17 riguarda l’attuazione dell’accordo concluso dall’associazione degli armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti.
L’articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell’Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali.
L’articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina.
L’articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell’attuazione della direttiva n. 412 del 2015.
L’articolo 21 proibisce la cattura di uccelli con le reti.
L’articolo 22 estende il divieto di commercializzazione a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo.
L’articolo 23 modifica la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
L’articolo 24 interviene sul divieto di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
L’articolo 25 riguarda l’obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio.
L’articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell’autorità per l’energia e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico.
L’articolo 27 regola la partecipazione dell’Italia al meccanismo dell’Unione europea di intervento di protezione civile.
L’articolo 28 costituisce un fondo di dieci milioni di euro finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee.
L’articolo 29 riguarda la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea.
L’articolo 30 contiene la clausola di in varianza finanziaria.
Per approfondire; qui il provvedimento.
Qui il dossier di documentazione del Servizio del Bilancio.
Qui il dossier del Servizio Studi.