Servono coraggio, innovazione e riforme per affrontare i problemi dell’Italia: il decreto Fallimenti-Ilva è legge

Servono coraggio, innovazione e riforme per affrontare i problemi dell’Italia: il decreto Fallimenti-Ilva è legge

Approvato definitivamente il ddl n. 2021 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Il provvedimento si compone di 34 articoli e introduce alcune importanti novità:

– modifiche alla legge fallimentare;
– requisiti del curatore fallimentare;
– la definizione di procedure concorsuali;
– gli effetti dei contratti in corso di esecuzione;
– l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
– gli atti di liquidazione.

Inoltre sono state introdotte modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata, alla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, nonché nuove disposizioni che disciplinano il trattamento in servizio dei magistrati ordinari e contabili e il ricambio generazionale nella magistratura ordinaria.

Più in particolare, i primi 11 articoli modificano la legge fallimentare e riguardano il concordato preventivo, i requisiti del curatore fallimentare, la definizione delle procedure concorsuali, gli effetti dei contratti in corso di esecuzione, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, gli atti di liquidazione.

L’articolo 13 modifica la disciplina dell’esecuzione forzata.

L’articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti.

L’articolo 18 disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e contabili.

L’articolo 18-bis detta disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura ordinaria. L’articolo 19 riguarda il processo civile telematico.

L’articolo 21-bis reca misure fiscali che incentivano la degiurisdizionalizzazione.

L’articolo 21-ter riguarda i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo.

L’articolo 21-octies, per bilanciare continuità produttiva e sicurezza nell’Ilva di Taranto, prevede che l’attività degli stabilimenti di interesse strategico nazionale possa proseguire per un periodo di dodici mesi dall’adozione di misura cautelare di sequestro, se entro trenta giorni viene presentato e comunicato all’autorità giudiziaria un piano di misure aggiuntive, anche provvisorie, per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Trovate qui il testo e qui una nota breve del Servizio Studi.