Il decreto pensioni è legge
Questo pomeriggio abbiamo approvato il decreto pensioni, in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo già approvato dalla Camera.
Si tratta del decreto varato dal governo per recepire gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 70/2015 sulla mancata perequazione dei trattamenti pensionistici nel biennio 2012/2013. Ricordo che il decreto legge 201/2011 aveva bloccato l’adeguamento all’inflazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo ma la legge di stabilità per il 2014 aveva riconosciuto gli aumenti senza prevedere alcuna forma di recupero per gli anni passati e così la Corte costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma.
Con questo provvedimento il governo ha previsto una restituzione parziale con quote variabili a seconda del livello della pensione rispetto al minimo.
Più in particolare:il provvedimento ristabilisce la rivalutazione parziale automatica sulle pensioni di importo compreso tra tre volte e sei volte il minimo Inps per il 2012- 2013 (con effetto trascinamento sul biennio successivo). Il mese prossimo un pensionato su tre, all’incirca 4,4 milioni di persone, riceverà dall’Inps il «bonus Poletti». Il provvedimento stanzia 2,18 miliardi per quest’anno e prevede oneri per circa 500 milioni dal 2016.
La legge di conversione ha previsto altresì una modifica alla disciplina generale della rivalutazione dei trattamenti pensionistici stabilendo che, ai fini dell’applicazione dell’adeguamento all’inflazione delle rendite, deve tenersi conto anche dell’importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, norma non prevista nel testo originario del decreto legge. Si precisa che tali assegni vengono considerati ai soli fini del computo dell’importo complessivo, ma non ai fini dell’applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi.
I pensionati di importo lordo entro tre volte il trattamento minimo non si vedranno riconoscere alcuna somma arretrata avendo già beneficiato negli anni passati di un adeguamento in misura piena. Il ricalcolo, che avverrà d’ufficio, sarà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate mentre il pagamento delle spettanze agli eredi non beneficiari di trattamento indiretto (pensione di reversibilità o ai superstiti) sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione, di norma quinquennale.
Qui il provvedimento.
Qui la sentenza della Consulta.
Sulla risoluzione di maggioranza approvata lo scorso 17 giugno avevo scritto questo.
Per approfondire la nota di lettura del servizio studi del Senato