La riforma della PA – la mia relazione alla commissione politiche UE

E’ cominciata in Senato la discussione sul progetto di riforma della Pubblica Amministrazione. Come sempre avviene tutte le commissioni devono esprimere un parere sul disegno di legge. Questa è la mia relazione alla Commissione delle Politiche Europee su questo importante provvedimento che ha come finalità quella di semplificare e rendere più immediato il contatto tra cittadini e PA, modificare il sistema delle autorizzazioni, cambiare l’organizzazione interna della PA e il sistema di reclutamento della sua dirigenza. Questo è il testo della relazione.
PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: COCIANCICH)
Roma, 10 settembre 2014
Sul disegno di legge:
(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso reca numerose deleghe legislative dirette a semplificare l’organizzazione della pubblica amministrazione al fine di rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con i cittadini e con le imprese, attraverso misure di innovazione e riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, di riforma della dirigenza, di definizione del perimetro pubblico, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;
considerato che l’articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardante in particolare l’informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l’obiettivo della loro totale accessibilità on line;
rilevato, al riguardo, che le misure sono in linea con l’Agenda digitale europea (COM(2010) 245) della Strategia Europa 2020, in cui è posto l’obiettivo di incrementare fino al 50 per cento l’uso dei servizi e-government da parte dei cittadini dell’UE e fino all’80 per cento da parte delle imprese dell’UE entro il 2015;
preso atto che l’articolo 3 opportunamente esclude, al comma 4, il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi;
apprezzate le disposizioni dell’articolo 11, dirette a promuovere la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea sull’orario di lavoro, considerando che il corrente anno 2014 è l’anno europeo per la conciliazione tra lavoro e vita privata;
considerato che, in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 15 del disegno di legge, i principi e criteri specifici di delega fanno opportunamente esplicito riferimento alla disciplina europea in materia di concorrenza e di appalti,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 4, relativa al riordino delle procedure di accesso ad attività di servizi, mediante SCIA o tramite il silenzio-assenso, si ritiene necessario che il Governo tenga conto, in particolare, delle specifiche disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), relative alla semplificazione amministrativa e ai limiti ai regimi autorizzatori. In particolare, l’imposizione di un’autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata “soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza di un controllo a priori” (considerando n. 54 della direttiva). Per quanto riguarda il silenzio-assenso, la normativa europea prevede che “l’autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell’autorità competente o dal fatto che l’interessato debba attendere l’avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l’attività o affinché quest’ultima sia legittima” (considerando n. 39);
in relazione all’articolo 6, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, ove si pongono due aggiuntivi principi e criteri direttivi, finalizzati alla delimitazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, e alla riduzione degli oneri amministrativi, si auspica che l’esercizio della delega vada nella direzione indicata nella Raccomandazione del Consiglio relativa all’Italia dell’8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui l’Italia è invitata a “potenziare ulteriormente l’efficacia delle misure anticorruzione”, considerato che, secondo la Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), si tratta di un fenomeno che costa all’economia europea circa 120 miliardi di euro all’anno, che priva gli Stati di risorse importanti e che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello Stato di diritto;
in relazione all’articolo 8, relativo alle definizioni di pubblica amministrazione, oltre a far salve le definizioni dell’ISTAT, che sono utilizzate anche ai fini dell’applicazione del Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea, si ritiene opportuno precisare che le definizioni ivi previste siano poste senza pregiudizio alle definizioni contenute nelle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (appalti settori speciali);
in relazione all’articolo 14, relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, si auspica che, nell’esercizio della delega, i criteri direttivi siano interpretati sempre nel pieno rispetto della normativa dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia;
infine, in relazione alla delega di cui all’articolo 15, relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, si ritiene necessario tenere conto nell’esercizio della delega di quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio relativa all’Italia dell’8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui, in materia di servizi pubblici locali, l’Italia è tenuta ad “applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house”.
Roberto Cociancich