Primo si per l’omicidio stradale
Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale nel codice penale. Il provvedimento introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
Il nuovo articolo sull’omicidio stradale prevede la reclusione da otto a dodici anni per omicidio colposo commesso da un qualunque conducente in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena diminuisce tra i sette e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro.
Approvato l’emendamento del senatore PD Filippi che ha soppresso la parte che puniva da sette a dieci anni anche chi commetteva il delitto, per colpa, «a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua». L’emendamento in questione aveva avuto parere negativo del governo ma nessun caso politico: abbiamo semplicemente scelto di introdurre una mitigazione di buon senso.
In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se non può superare i diciotto anni. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
Sulle lesioni personali, chiunque le provoca per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe viene punito con la reclusione da due a quattro anni. La pena viene ridotta tra i 9 mesi e i 2 anni di carcere se il reato viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di lesioni a più persone viene triplicata, anche se non può superare i sette anni. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
Per quanto riguarda la revoca della patente sono previsti diversi casi: se si uccide qualcuno mentre si guida ubriachi la revoca arriva fino a 15 anni; fino a 20 anni, invece, se in passato si è stati già sottoposti al test dell’alcol. Se, infine, si guida in stato di ebbrezza e si supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.
Nel caso in cui un soggetto accusato di questi due nuovi reati si rifiuti di sottoporsi all’alcol test può essere deciso il prelievo coattivo di campioni biologici.
In conclusione:una disciplina molto più severa per reati che hanno cosparso di sangue di persone innocenti le nostre strade e disseminato dolore in tante famiglie. Al tempo stesso qualche dubbio sul fatto che questo aggravio di pene non risulti eccessivo e dunque inefficace ma solo afflittivi come accade quando la pena è sproporzionata alla colpa.
Il provvedimento torna ora alla Camera.
Qui il testo proposto dalla commissione giustizia e approvato.
Qui il ddl.
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